Salta al contenuto principale

IMPOSTA DI SOGGIORNO - NOTA INFORMATIVA - (Circolare del 01/06/2026)

Aggiornamento normativo.

Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2026, 20:19

Come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, il Comune di Torino di Sangro ha approvato, con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2015, l’introduzione dell’Imposta di Soggiorno  a decorrere dal 01/04/2015 ed il relativo  Regolamento di applicazione tuttora in vigore .

Pertanto, nel periodo dal 1° Aprile  2015, i turisti che pernotteranno presso le strutture ricettive (Alberghi, Villaggi Turistici e Campeggi), dovranno pagare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura che dovrà poi versare tale importo al Comune.

Gli importi deliberati da applicare sono i seguenti:

·        euro 1,00 a pernottamento  a persona, alberghi 5 stelle o superiori;

·        euro 0,80 a pernottamento  a persona, alberghi 4 stelle;

·        euro 0,60 a pernottamento  a persona, alberghi 3 stelle;

·        euro 0,50 a pernottamento  a persona, per le strutture ricettive alberghiere classificate a 2 stelle ed extra - alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case vacanze, agriturismi, B&B, altre attività assimilate, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.

Il contributo è applicato fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare.

 Sono esenti dal pagamento dell’imposta i soggetti indicati nell’art.3 del regolamento:

1.      gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Torino di Sangro;

2.      i minori entro il dodicesimo anno di età;

3.      coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 del regolamento comunale;

4.      coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;

5.      i diversamente abili;

6.      i malati e coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;

7.      i volontari (protezione civile, croce rossa) che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

8.      gli appartenenti alle Forze Armate e di polizia Statali e locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

La tipologia e classificazione della struttura sono definite in sede di SCIA/Comunicazione di inizio attività al competente ente ( Comune/Regione ).

 

Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato imprenditore a tutti gli effetti.
👉 Obbligo di apertura della Partita IVA, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

Quando l’affitto breve diventa attività imprenditoriale

La novità arriva da un emendamento alla Manovra 2026 e mette un punto fermo a un tema rimasto per anni in zona grigia.

La regola chiave :

·       1 o 2 appartamenti → attività non imprenditoriale (salvo organizzazione complessa)

·       3 o più appartamenti → attività imprenditoriale obbligatoria

Non conta:

  • la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)
  • la durata dei soggiorni
  • il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta il numero degli immobili locati con affitti brevi.

 

L’articolo n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto cheil  gestore della struttura è responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della  presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale”.

Entro il 30/06 dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, per la presentazione della  DICHIARAZIONE ANNUALE (art. n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020),

Il SOGGETTO PASSIVO tenuto al pagamento è l’OSPITE, il quale deve versare al gestore della struttura quanto dovuto come Imposta di Soggiorno, entro il termine del periodo di soggiorno.

 L’articolo n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto che “il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”.

  Il GESTORE DELLA STRUTTURA è tenuto a:  

1.     INCASSARE l’imposta dall’ospite entro il termine del periodo di soggiorno. 

L’imposta deve essere quantificata moltiplicando la tariffa unitaria per il numero di pernottamenti imponibili. Per PERNOTTAMENTO si intende il risultato della moltiplicazione tra n. di ospiti e n. di relative notti di soggiorno imponibili ai fini dell’imposta (massimo 15 notti consecutive).

2.     RILASCIARE QUIETANZA all’ospite, attestante l’avvenuto incasso dell’Imposta di Soggiorno.

3.     COMUNICARE I PERNOTTAMENTI REGISTRATI E VERSARE al comune di Torino di Sangro l’imposta di soggiorno calcolata in base ai pernottamenti registrati ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO.

 

A seguito delle disposizioni previste dal DL n. 34 del 19/05/2020, “all’omesso, ritardato, parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’ art 13 del D.Lgs 471/97”. 

Il contribuente che versa l’Imposta di Soggiorno in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

 Il versamento deve essere corredato da una comunicazione mensile che riepiloghi i pernottamenti imponibili riferiti al periodo e il numero di ospiti esenti.

4.     PRESENTARE DICHIARAZIONE ANNUALE entro il 30 giugno di ogni anno secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.110 del 12.05.2022. 

Tale adempimento è stato introdotto dall’art. n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020.

https://www.finanze.gov.it/.galleries/link_siti_esterni/Dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno.ext

Potrebbe risultare utile il video https://www.youtube.com/watch?v=DXCu9Z1aDaw

31-05-2026

Allegato 219.16 KB formato pdf

31-05-2026

Allegato 4.15 MB formato pdf

31-05-2026

Allegato 116.00 KB formato doc

31-05-2026

Allegato 145.98 KB formato pdf

31-05-2026

Allegato 55.50 KB formato doc

31-05-2026

Allegato 129.42 KB formato pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot